OBBLIGHI NORMATIVI DEL SINDACO IN CASO DI ESCHE AVVELENATE


 Il Sindaco, in caso di avvelenamento anche solo sospetto, deve aprire un’indagine, bonificare e tabellare la zona, intensificare i controlli.
In caso di inadempienza il Sindaco va prontamente diffidato perché proceda immediatamente ad assolvere i suoi compiti.
Se lo spargimento dei bocconi avvelenati è in qualche modo legato al randagismo, il Sindaco deve provvedere a metter in atto tutti gli strumenti previsti dalla L.Q. 281/91 e dalle relative... LL.RR. per arginare il fenomeno (sterilizzazioni, adozioni, canili, campagne informative).
Il Sindaco, a seguito della segnalazione di avvelenamento da parte del medico veterinario o da parte dell’IZPS, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 1, spargimento di sostanze velenose, esche e quant’altro già descritto, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata. Entro 48 ore dall’accertamento della violazione provvede ad individuare le modalità di bonifica del terreno o del luogo interessato all’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

UCCISIONE DI UNO O PIU' ANIMALI

Il nostro ordinamento punisce l’uccisione e il maltrattamento degli animali con pene ben precise. In base all’art. 544-bis del nostro codice penale “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”, mentre nel caso di maltrattamenti di animali, l’art. 544-ter del codice penale sancisce che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se (…) deriva la morte dell'animale”. 

 

Non è soltanto il codice penale ad occuparsi della tutela degli animali. Anche la Legge sulla caccia (Legge 157/92 art. 21) vieta espressamente di diffondere veleni e punisce il trasgressore con un’ammenda fino a 1549,37 euro. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, oltre a un’ammenda da 51,65 euro fino a 516,46 euro, prevede da sei mesi a tre anni di reclusione. L’anno scorso, poi, il Ministero della Salute ha prorogato l’Ordinanza concernente le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (Ordinanza del gennaio 2014 - GU Serie Generale n.51 del 3-3-2014), indice di un’attenzione sempre presente nel nostro ordinamento alla riduzione di azioni rivolte contro gli animali. 

 

Il pericolo dell’avvelenamento non è solo rivolto nei confronti degli animali, poiché lasciare liberamente esche e bocconi avvelenati nelle campagne, nei boschi o sugli angoli delle strade mette in serio pericolo anche la vita dell’uomo e soprattutto dei bambini che, più degli adulti, potrebbero entrare in contatto con le sostanze altamente tossiche disseminate. Per questo il nostro ordinamento, oltre a punire gli atti di avvelenamento, sottolinea l’importanza di denunciare la scoperta di esche o cibo avvelenato o i casi di avvelenamento di animali di cui si è testimoni, sia come proprietari che non. La denuncia va fatta anche se l’avvelenamento non ha causato la morte dell’animale o in caso della semplice minaccia di avvelenamento. 

 

Oltre che a sottolineare l’importanza della denuncia per contenere gli atti contro gli animali, la legge prevede per il solo proprietario o responsabile di un animale l’obbligo di denuncia alle autorità tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di avvelenamento. Le spoglie dell’animale avvelenato saranno poi trasferite all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che dovrà eseguire l’esame necroscopico per risalire alla causa precisa della morte e al tipo di sostanza tossica utilizzata. 

 

Anche se l’obbligo di denuncia è riferito al proprietario o al responsabile di un animale, la segnalazione è un dovere civile anche per tutti gli altri testimoni di atti di avvelenamento di animali domestici, randagi o selvatici che siano, poiché esche e bocconi avvelenati, oltre a rappresentare un atto incivile nei confronti degli animali rappresentano un serio pericolo per l’uomo stesso.

LA LEGGE ITALIANA N. 281/91


 LA LEGGE ITALIANA 281/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI , PREVEDE CHE I VOLONTARI , I CITTADINI SENSIBILI , ...SI RIVOLGANO A CHI E' PREPOSTO NELL'AMBITO TERRITORIALE COMUNALE , A RICEVERE : RICHIESTE DI STERILIZZAZIONE , IN COLLABORAZIONE CON LE ASL , DENUNCE QUERELE DI RITROVAMENTO CANE VAGANTE , CON SUCCESSIVA LETTURA DEL MICROCHIP, CHE DETERMINA L'INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTUALE PROPRIETARIO , CON CONSEGUENTE CONTROLLO E VERIFICA POSSA TRATTARSI DI SMARRIMENTO , FURTO O INCAUTA CUSTODIA .
NEL CASO SI EVIDENZI LA REITERATA ABITUDINE DI FAR VAGARE L'ANIMALE CHIPPATO  PER STRADE E PAESI , SENZA ALCUN CONTROLLO , AL PROPRIETARIO VIENE ELEVATA SANZIONE PER INCAUTA CUSTODIA , SI VERIFICA LO STATO DI ABBANDONO A SE STESSO ED EVENTUALE FUGA DEL CANE DA MALTRATTAMENTO .
IL VIGILE O IL CARABINIERE A CUI VENGONO POSTE DOMANDE PERTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA LORO FUNZIONE PUBBLICA , REMUNERATA , NON SI DEVONO PERMETTERE DI : RISPONDERE IN MANIERA INOPPORTUNA..

CERCATE SEMPRE LA BUONA COLLABORAZIONE CON TUTTI , ANCHE SE LA VISIONE DELLE COSE E' DIVERSA , MA NON PERMETTETE MAI A NESSUNO , CHE VESTE UNA DIVISA O UNA STRISCIA COLORATA CON LA BANDIERA ITALIANA , DI TRATTARVI COME FOSTE DEI POVERI DEMENTI.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 2/2/2011) Sentenza n. 18892

 

 

FAUNA E FLORA - Nozione di abbandono - Elemento della colpa - Concetto della tra...scuratezza o disinteresse verso il proprio animale - Art. 727 c.p.. Il concetto di abbandono come delineato dall'art. 727 c.p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche, mancanza di attenzione. Così come, nel concetto penalistico di abbandono ripreso anche dall'art. 591 c.p. sia pure con connotati diversi, nell’ipotesi dell'abbandono di animali contemplato dal comma 1° dell'art. 727 c.p. viene delineato in modo non dissimili la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato. Versandosi in tema di contravvenzione non si esige per la punibilità dell’agente la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. (conferma sentenza emessa il 21/11/2008 dalla Corte di Appello di Brescia) Pres. Teresi, Est. Grillo, Ric. Mariano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 2/2/2011) Sentenza n. 18892